hobbes e il leviatano

       ... fa ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come un vaso di unguenti. Nessuno sulla terra è pari a lui, fatto per non aver paura. Lo teme ogni essere più altero; egli è il re su tutte le bestie più superbe ...
                     Giobbe 40:25-32, 41:1-26
Distruzione del Leviatano, incisione del 1865 di Gustave Doré.

INTRO

Thomas Hobbes fu uno dei più grandi filosofi del XVI secolo, le sue opera ruotano intorno all’idea che la natura dell’uomo sia egoista e fortemente competitiva. Questo concetto si può riassumere nelle frasi Bellum omnium contra omnes (la guerra di tutti contro tutti) e Homo homini lupus (ogni lupo è lupo per un altro uomo). Fu inoltre un sostenitore delle correnti filosofiche del Giusnaturalismo e dello Stato di natura. Tutti i suoi studi sono alla base della moderna antropologia politica. 
Dopo i primi studi in Inghilterra, viaggiò sia in Italia e successivamente in Francia,
entrò in contatto con le più grandi personalità italiche e francesi, sia in campo filosofico che scientifico. Dopo questo lungo giro, fece ritorno in Inghilterra intorno al 1647, proprio mentre scoppiava la Prima guerra civile inglese. Fu in questo clima che Hobbes scrisse la sua opera più famosa, Il Leviatano, opera che critica aspramente l’istituzione dello stato moderno.
Nella Bibbia il Leviatano è un mostro che incute paura a tutti, invincibile e superiore in forza e ferocia a ogni altra belva. Adottando per la sua opera tale titolo, Hobbes ha voluto mettere in evidenza l'assolutismo del potere statale: lo Stato è una "persona artificiale", è creato dagli uomini ma, una volta costituito, non tollera alcuna opposizione. La sovranità ne è l'anima artificiale, che dà vita al corpo, i magistrati sono le sue articolazioni, le punizioni i suoi nervi. 
Nel frontespizio del libro di Hobbes vi è rappresentata questa metafora del Leviatano, nella parte inferiore sono sintetizzati i simboli del potere politico e quelli del potere religioso: il castello e la Chiesa.        
Nel film di Andrej Zvjagincev, Vadim è lo Stato, il suo eccesso e la mancanza in esso di giustizia sociale. Come il Leviatano di Hobbes, è intoccabile, la sua parola è legge, non esiste modo per ostacolarlo. Nel metterlo sempre a braccetto con preti e vescovi, Zvjagincev evidenzia come l’alleanza tra Stato e Chiesa sia il suggello che permette al potere di essere assoluto. Nello scenario desolante del mare che bagna le rive del villaggio di Teriberka avvertiamo la presenza del Leviatano biblico nelle inquietanti carcasse spiaggiate di cetacei e nel manifestarsi di essi attraverso le pinne caudali scorte fra le onde. 
Indicazioni by Girl Power

INGREDIENTI

CONTESTO
VITA
GIUSNATURALISMO
MATERIALISMO
CONTRATTUALISMO
SOCRATE: il filosofo della piazza, del colloquio comune, della vita associata
EPICURO: il filosofo del «vivi nascosto!», alieno dalla politica, isolato nel suo  
         Giardino, lontano dall’ “assembramento” della piazza

STRUMENTI

MAPPE
MANUALE: La rete del pensiero - Loescher
CINEMA: Leviathan di Andrej Zvjagincev, Gangs of New York di Martin Scorsese
OPERE: Hobbes - Leviathan  
       John Stuart Mill - Saggio sulla libertà (1859)   
       John Ralws - A Theory of Justice (1973)
ARTICOLO: La libertà e le libertà: l’io e il noi di Giancarlo Burghi                                                              

DESCRIZIONE

IL TESTO

IL FILM

Gangs of New York è una perfetta rappresentazione dello stato di natura descritto da Hobbes. Finché manca un potere comune capace di assoggettare le diverse gang, si respira un clima di costante tensione. La paura preserva l'ordine in uno Stato che si regge sull'esercizio della violenza. 

ISTRUZIONI

Organizzate un lavoro collettivo di classe con il fine di stilare un documento di:
max 2 pagine, 5000 caratteri, impostato per punti o articoli in cui precisare: 
* le problematiche che sussisterebbero in un ipotetico "stato di natura" della classe, cioè una condizione in cui manchi un'autorità (insegnante, rappresentante).
* quali devono essere le regole della comunità-classe funzionali alla realizzazione di un obiettivo comune e se risulta necessario istituire un'autorità che le faccia rispettare.
* quali sono le prerogative e i doveri di tale autorità e in che modo è possibile esercitare un controllo sul suo operato, arrivando a destituirla in caso di inefficienza. 

RIVISITAZIONI

ORDINE E SICUREZZA
La sicurezza della comunità è una ragione sufficiente per comprimere le libertà individuali?
DIRITTI E LIBERTA'
Oppure, le libertà individuali rappresentano un diritto umano imprescrittibile, anche a costo di un maggior rischio per la comunità? 
Proponete una vostra personale definizione di libertà, che vi serva come base per discutere quella di Hobbes e quella del liberalismo.

NOTE AGGIUNTIVE

Nei fondamenti giuridici della questione, ritroviamo lo stesso intreccio dialettico tra libertà e responsabilità, tutela dei diritti individuali e salvaguardia della salute quale bene comune.
L’art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. […]». La Costituzione afferma il pieno diritto all’autodeterminazione e anche il diritto al rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario (anche di quelli salvavita), come abbiamo visto in notissimi casi come quello di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro. Ma, nello stesso tempo, attribuisce legittimità a trattamenti sanitari obbligatori, ponendo un solo limite: quello di farlo per legge, quindi con un intervento del parlamento. La Repubblica si occupa della salute sia per tutelare un diritto dell’individuo (che può rifiutare le cure), sia per assicurare un interesse della collettività. Si tratta di due interessi costituzionalmente protetti, l’uno individuale e l’altro collettivo, il cui bilanciamento è affidato al legislatore. Del resto, nel nostro ordinamento, esiste già l’obbligatorietà per alcuni vaccini (decreto-legge 73/2017, convertito in legge 119/2017). Malattie una volta epidemiche, come la poliomielite e il morbillo, sono state quasi completamente sradicate, non solo in Italia, grazie a vaccinazioni obbligatorie.
La facoltà dello Stato di imporre obblighi del genere trova un altro fondamento nel principio solidaristico enunciato dall’art. 2, che «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e funge da contraltare al riconoscimento e alla garanzia, da parte della Repubblica, dei «diritti inviolabili dell’uomo». Quando richiede la tutela di un bene comune, lo Stato liberale si configura come Stato sociale, legittimando la sua ingerenza nella libertà del singolo.
Lo stesso impianto concettuale troviamo nella legislazione internazionale. 
La Corte europea dei diritti umani (Cedu), con la recente sentenza 116 dell’8 aprile 2021, ha riconosciuto la vaccinazione obbligatoria come «necessaria in una società democratica». Essa rappresenta sicuramente un’ingerenza nel «diritto al rispetto della vita privata», tutelata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pur tuttavia non ogni interferenza del potere pubblico nella sfera privata del cittadino è vietata da questo articolo:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
La sentenza 116/2021 riguardava un obbligo vaccinale per i bambini nella Repubblica Ceca ma ha consentito alla Corte europea dei diritti umani di ribadire che è legittimo l’obbligo vaccinale se risponde a un «urgente bisogno sociale», se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla sono «pertinenti e sufficienti» e se le misure sono proporzionate allo scopo legittimo perseguito.

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